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Statuto dell'Associazione

Art. 1. - È costituita l'Associazione "Sustinere Artes", quale libera associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Sustinere Artes persegue i seguenti scopi: 1) diffondere la cultura attraverso la divulgazione multimediale dell'opera dell'ingegno umano, artistica, letteraria e scientifica, con riferimento particolare al patrimonio dei Beni Culturali e alle moderne tecnologie; 2) ampliare la conoscenza dei Beni Culturali, nonché della cultura in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni, ed in particolare tramite l'interazione telematica offerta dalla rete Internet; 3) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale; 4) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; 5) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio, utilizzando in particolare le moderne tecnologie per la fruizione a distanza.

Art. 3. - L'Associazione Sustinere Artes, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare: 1) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, rappresentazioni teatrali, premiazioni ed ogni altra attività inerente alle finalità culturali dell'Associazione; 2) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; 3) attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, ed ogni altro genere di pubblicazione inerente alle finalità divulgative dell'Associazione; 4) attività multimediale e web: divulgazione attraverso i mezzi di diffusione, trasmissione e comunicazione, ed in particolare Internet, di contenuti multimediali di interesse artistico, letterario, scientifico e culturale in genere, per la propagazione e la fruizione di qualunque forma di bene culturale.

Art. 4. - L'Associazione Sustinere Artes è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, come: 1) Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 2) Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali. I Soci potranno ulteriormente differenziarsi secondo specificità definite in base alle esigenze dell'Associazione, previa approvazione da parte della relativa Assemblea.Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6. - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7. - Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa, limitatamente al periodo di partecipazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da: 1) beni mobili ed immobili; 2) contributi; 3) elargizioni in danaro; 4) donazioni e lasciti; 5) rimborsi; 6) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; 7) raccolte occasionali di fondi; 8) ogni altro tipo di entrate, compatibilmente con le finalità dell'Associazione. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determinerà anche l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. E' vietato distribuire ai Soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono: 1) l'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori; 5) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11. - L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 1) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri; 2) approva i bilanci preventivo e consuntivo; 3) approva il regolamento interno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale assieme al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente o ad altro Socio delegato a presiedere la seduta.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce in media 2 volte l'anno, redigendo verbale di ogni riunione, ed è convocato da: 1) il Presidente; 2) almeno 2 Consiglieri, su richiesta motivata; 3) richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 1) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; 2) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; 3) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; 4) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; 5) stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci.

Art. 15. - Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. - Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige la relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. L'Assemblea potrà stabilire un compenso a favore dei Consiglieri o di alcuni di essi investiti di particolari incarichi. Ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute e documentate. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà inoltre avvalersi delle prestazioni lavorative di personale dipendente in base alla vigente normativa, nonché di collaborazioni professionali autonome, all'interno o all'esterno dell'Associazione stessa.

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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